Prodotto
Ebook: Prontuario per la formazione degli estratti per riassunto degli atti di stato civile. Le annotazioni che devono, non devono, possono essere inserite negli estratti
Quel che potrebbe apparire agli occhi dei profani una semplice opera di copiatura o trascrizione di scritture da un registro ad un documento riassuntivo, costituisce al contrario procedimento amministrativo assai delicato al quale, in quanto generante una certificazione sullo status personale del cittadino, l'ufficiale dello stato civile deve porre particolare attenzione. Una superficiale lettura della definizione di certificato data dall'art. 1, comma 1, lett. f) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a mente del quale: "certificato è il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche", potrebbe infatti trarre in inganno laddove s'interpreti l'assunto di legge in ragione di una mera riproduzione di quanto risulta agli atti della pubblica amministrazione. In realtà, nel caso della formazione di estratti per riassunto degli atti di stato civile, la fase della ricognizione implica una conoscenza piuttosto vasta di tutte quelle scritture che, presenti sull'atto, incidono a modificarne o ad integrarne i contenuti. Il discernimento, imprescindibile alla comprensione del processo di formazione dell'estratto, non è sempre facile e, talvolta, ancora piuttosto dubbioso. L'opera si propone dunque quale strumento di veloce e puntuale consultazione per la più corretta formazione degli estratti per riassunto degli atti di stato civile. Per ciascuna delle Formule dalla n. 122 alla n. 190 del Decreto Ministeriale 5 aprile 2002 (Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile nel periodo antecedente l'informatizzazione degli archivi dello stato civile) sono riportati: - l'ambito di applicazione (adozione, tutela, curatela, interdizione, inabilitazione, matrimonio, cittadinanza, morte, riconoscimento, ecc.); - il riferimento al Titolo e Capo al D.M. 5 aprile 2002; - il titolo della Formula; - il testo della Formula; - l'indicazione dell'obbligo, divieto o possibilità di riportare l'annotazione sull'estratto per riassunto; - i riferimenti utili (laddove necessari) di legge e di altri atti ufficiali che trattano dell'argomento; - le note esplicative (laddove necessarie) a miglior intendimento del comportamento dell'ufficiale dello stato civile rispetto alla gestione dell'annotazione. Una particolare sezione è dedicata alle Formule consigliate, non previste dal Formulario di cui al D.M. 5 aprile 2002, che gli autori hanno reputato di proporre allo scopo di riscontrare l'obbligo di rendere pubblici taluni eventi (ovvero di annotarli sui registri di stato civile) derivanti da occorrenze normative successive alla vigenza del Formulario ministeriale.